Cos’è il lavoro interinale e come funziona
Quasi sempre, quando si parla della somministrazione di lavoro, si pone tra parentesi il termine “ex lavoro interinale”: nonostante quest’ultimo sia stato eliminato dalla normativa italiana oltre vent’anni fa, infatti, resta ancora oggi un punto di riferimento per tante persone alla ricerca di un’occupazione. Ecco che allora continuano le ricerche di agenzie per il lavoro interinale, e che tuttora può capire di sentire che qualcuno si rivolga ai lavoratori somministrati con il termine lavoratori interinali. Del resto, proprio per capire il servizio di lavoro in somministrazione, non c’è niente di più comodo del partire proprio dalla spiegazione del significato e del funzionamento del lavoro interinale.
Lavoro interinale: cos’è (anzi, cos’era)
Per capire il significato di lavoro interinale è bene iniziare dalla radice latina del termine, ovvero “ad interim”, che in italiano si traduce in “provvisorio”. E infatti il lavoro interinale rappresentava un peculiare tipo di rapporto di lavoro temporaneo, introdotto formalmente nel nostro Paese nel 1997 dal pacchetto Treu. Va sottolineato che in Italia per decenni l’unico ed esclusivo decisore all’interno del processo di intermediazione del lavoro è stato lo Stato, mediante gli Uffici di Collocamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, così come stabilito a partire dai principi della legge n.264 del 1949. Il criterio fondamentale per decidere a chi assegnare un’occupazione diventava quindi di fatto l’anzianità di disoccupazione.
Tale monopolio, peraltro rigido e gerarchico, venne condannato dalla Corte di Giustizia Europea nel 1997, così da dare il via alle grandi riforme del mercato del lavoro. Fu in questo modo che venne supportata la crescita delle agenzie interinali in Italia, le quali mettevano a disposizione, per l’appunto, delle prestazioni lavorative occasionali. Tre erano i soggetti coinvolti nel processo, ovvero:
- l’agenzia interinale, che reperiva e assumeva personale per le aziende;
- l’azienda, alla ricerca di collaboratori;
- il lavoratore, da inserire in azienda per mezzo dell’agenzia interinale.
L’agenzia interinale aveva il ruolo di far incontrare domanda e offerta di lavoro, occupandosi inoltre dell’intero processo burocratico, risultando di conseguenza preziosa per le imprese, le quali potevano accadere a nuove risorse umane a costi ridotti.
La fine del lavoro interinale
Come visto, nel rapporto di lavoro interinale, il datore di lavoro a livello formale era l’agenzia interinale, con tutti i vantaggi del caso per le aziende. In poco tempo, però, questa formula è andata via via perdendo mordente: da una parte, nell’opinione pubblica i lavoratori interinali erano sempre più spesso accostati al lavoro precario; dall’altra, alcune agenzie gestirono in modo poco professionale e trasparente i rapporti di lavoro creati, perdendo del tutto la fiducia del pubblico. Per questo motivo, sempre nel periodo delle grandi e riforme, il lavoro interinale venne sostituito nel 2003 con il lavoro in somministrazione, con la Legge Biagi.
Il lavoro in somministrazione
È quindi possibile dire che nel 2003 il lavoro in somministrazione ha sostituito il “vecchio” lavoro interinale. Come si può immaginare, tra queste due tipologie di rapporto lavorativo ci sono diversi punti in comune, come anche molte differenze. Il rapporto che si costruisce con il lavoro somministrazione è sempre tripartito, così come accadeva con il lavoro interinale, con questi soggetti coinvolti:
- l’agenzia per il lavoro, che reperisce il personale e stipula un accordo con l’azienda;
- l’azienda, alla ricerca di collaboratori;
- il lavoratore, da inserire in azienda per mezzo dell’agenzia per il lavoro, a tempo determinato oppure indeterminato.
I punti in comune tra lavoro interinale e lavoro in somministrazione sono da ricondurre alla gestione tripartita del rapporto. Le differenze sono però lampanti, con il contratto di lavoro che può essere sia provvisorio, sia a tempo indeterminato, mediante il meccanismo dello staff leasing. Il lavoratore in somministrazione vanta inoltre i medesimi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione dei colleghi assunti direttamente dall’azienda stessa, senza l’ausilio dell’agenzia per il lavoro.
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