Mancato superamento periodo di prova: cosa succede, NASpI e tutele

In sintesi: Chi viene licenziato perché non ha superato il periodo di prova ha diritto alla liquidazione completa, TFR, ferie maturate, ratei di tredicesima, e, se ha i contributi necessari, può accedere alla NASpI. Non spettano preavviso né indennizzi aggiuntivi: durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente. Chi si dimette di propria iniziativa perde il diritto alla NASpI. Un dettaglio che molti scoprono tardi: se il patto di prova non è stato firmato per iscritto prima di iniziare a lavorare, è nullo, e l’azienda non può legittimamente invocare il mancato superamento come causa di licenziamento.

Cos’è il periodo di prova e a cosa serve

Il periodo di prova, tecnicamente il patto di prova, è una clausola che può essere inserita nel contratto di lavoro per dare a entrambe le parti il tempo di valutare se il rapporto funziona davvero. Per l’azienda è l’occasione per verificare le competenze del lavoratore rispetto alle mansioni richieste; per il lavoratore, per capire se il ruolo, l’ambiente e le condizioni di lavoro corrispondono a quanto si aspettava.

Il fondamento normativo è l’art. 2096 del Codice Civile, che fissa la regola di base: durante la prova, sia il datore sia il lavoratore possono recedere in qualsiasi momento, senza preavviso e senza indennità, salvo diversa disposizione del contratto collettivo applicato.

Il periodo di prova è una facoltà, non un obbligo. Se il contratto non lo prevede, il rapporto si considera instaurato con un contratto a tempo indeterminato fin dal primo giorno di lavoro.

La forma scritta: la regola che molti scoprono tardi

Il patto di prova deve essere stipulato per iscritto prima di iniziare a lavorare, o al più tardi il giorno stesso dell’inizio. Non è una formalità: è un requisito di validità. Se manca, il patto è nullo.

In pratica questo significa che se si inizia a lavorare anche solo per un giorno senza aver firmato nulla, o se la clausola viene firmata il giorno dopo, quel patto non esiste. Il lavoratore è considerato assunto a titolo definitivo fin dal primo istante, e l’azienda non può licenziarlo sostenendo che non ha superato la prova.

Oltre alla forma scritta, il contratto deve contenere l’indicazione specifica delle mansioni che saranno svolte durante la prova. Un richiamo generico al livello contrattuale può non essere sufficiente: la clausola deve chiarire cosa viene effettivamente valutato, in modo che entrambe le parti lo sappiano dall’inizio.

Se il patto è nullo, per mancanza di scrittura o per omissione delle mansioni, un eventuale licenziamento fondato su di esso è illegittimo. Il lavoratore può avere diritto alla reintegrazione o a un indennizzo fino a 12 mensilità, a seconda del regime di tutela applicabile.

 

Quanto dura: le regole per contratto

La legge non fissa una durata minima, ma stabilisce un tetto massimo di 6 mesi invalicabile da qualunque contratto collettivo. La durata concreta dipende dal CCNL, dal livello di inquadramento e dalla tipologia di contratto.

Contratti a tempo indeterminato, orientamenti per i principali CCNL

 

CCNL Categoria Durata massima
Commercio (Confcommercio) Quadri e 1° livello 6 mesi di calendario
Commercio (Confcommercio) 2°–3° livello 60 giorni effettivi
Commercio (Confcommercio) 4°–5° livello 45 giorni effettivi
Commercio (Confcommercio) 6°–7° livello 30 giorni effettivi
Metalmeccanici (Industria) Quadri/Categoria A 5 mesi
Metalmeccanici (Industria) Categorie intermedie 3 mesi
Metalmeccanici (Industria) Categorie base 1 mese
Turismo Quadri 6 mesi
Turismo Impiegati 2–3 mesi
Turismo Operatori 1–2 mesi

I valori sono orientativi: verifica sempre il testo aggiornato del tuo CCNL.

Contratti a tempo determinato

Per i contratti a termine la prova deve essere proporzionata alla durata del rapporto, con il criterio di 1 giorno ogni 15 giorni di contratto. Il minimo è 2 giorni; il massimo è 15 giorni per contratti fino a 6 mesi, 30 giorni per quelli tra 6 e 12 mesi.

Se il contratto viene rinnovato per le stesse mansioni, non si può imporre un nuovo periodo di prova: la verifica si è già esaurita con il rapporto precedente.

Cosa succede concretamente quando la prova non viene superata

Quando il datore di lavoro decide di non confermare il lavoratore, si tratta di un recesso libero: non richiede preavviso, non richiede motivazione scritta e non comporta indennità aggiuntive rispetto alle normali spettanze di fine rapporto. Le tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal D.Lgs. 23/2015 non si applicano, perché il rapporto non è ancora definitivamente instaurato.

Questo non significa però che il recesso possa avvenire per qualsiasi ragione. Il datore non può usare la prova come copertura per motivi che non hanno nulla a che fare con le capacità del lavoratore, una gravidanza, una malattia, un’affiliazione sindacale. In questi casi il licenziamento è illegittimo e impugnabile.

Cosa spetta in busta paga: calcolo delle spettanze

Anche se il rapporto si interrompe durante la prova, il lavoratore ha diritto a tutto ciò che ha maturato fino a quel momento. Non esiste alcuna soglia minima di anzianità: le spettanze maturano dal primo giorno.

Retribuzione per i giorni effettivamente lavorati nel mese di cessazione.

TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Matura per ogni mese lavorato nella misura di un dodicesimo della retribuzione annua divisa per 13,5. Con una RAL di 25.000 euro e due mesi di prova, il TFR maturato è circa 309 euro lordi (25.000 ÷ 13,5 ÷ 12 × 2), al netto della rivalutazione. L’importo è modesto ma spetta comunque, e va liquidato nell’ultima busta paga insieme al resto.

Ratei di tredicesima (e quattordicesima, se prevista dal CCNL): due dodicesimi se si è lavorato due mesi nell’anno.

Ferie e permessi maturati e non goduti, monetizzati in base alla retribuzione giornaliera.

Un esempio concreto: un lavoratore con RAL di 25.200 euro, pari a circa 2.100 euro lordi mensili, che interrompe la prova dopo 47 giorni lavorati (circa un mese e tre settimane) riceve nell’ultima busta paga circa 3.250 euro lordi complessivi: la retribuzione proporzionata al periodo, i ratei di tredicesima, le ferie maturate e il TFR. Non è una cifra trascurabile, ed è interamente dovuta indipendentemente dal motivo per cui la prova non è andata a buon fine.

Per capire esattamente come funziona la procedura di chiusura del rapporto di lavoro, dalla comunicazione formale alla documentazione che il datore deve fornire, puoi leggere la nostra guida su come si danno le dimissioni dal lavoro, che copre anche i diritti del lavoratore nella fase finale del rapporto.

NASpI: quando spetta e quando no

Essere licenziati durante la prova equivale, ai fini previdenziali, a una perdita involontaria del posto di lavoro. Chi si trova in questa situazione può accedere alla NASpI a condizione di soddisfare i requisiti previsti dalla legge.

Per presentare domanda occorre aver perso il lavoro involontariamente, il che è il caso quando il recesso viene dal datore, e aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti, oltre ad almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Chi invece si dimette durante la prova di propria iniziativa non ha diritto alla NASpI, esattamente come accade con le normali dimissioni volontarie. L’unica eccezione riguarda le dimissioni per giusta causa, ad esempio se il datore non paga lo stipendio o adotta comportamenti illeciti, che danno diritto alla prestazione.

Una novità dal 1° gennaio 2025 da non sottovalutare. Chi nei 12 mesi precedenti il licenziamento aveva già interrotto un contratto a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale deve poter contare almeno 13 settimane di contribuzione dalla data di quella cessazione. La norma mira a contrastare chi si dimette da un posto fisso per poi farsi assumere e licenziare in prova al solo scopo di ottenere la NASpI.

Se si stava già percependo la NASpI

Firmare un nuovo contratto fa decadere la NASpI in corso. Se però quel contratto si interrompe per recesso del datore durante la prova, è possibile presentare una nuova domanda, non ripristinare quella precedente, che è definitivamente decaduta. La nuova domanda terrà conto di tutti i contributi versati nei quattro anni precedenti.

La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

 

Malattia e maternità: la prova si sospende

Durante la prova il lavoratore non è privo di tutele. Anzi, due situazioni meritano attenzione perché vengono spesso gestite in modo sbagliato.

Se ci si ammala, il patto di prova si sospende automaticamente: i giorni di malattia non contano come giorni di prova e il conteggio riprende al rientro. Questo principio, chiamato “effettività della prova” e codificato dal Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022), garantisce che la valutazione avvenga su giornate di lavoro reale. Il datore non può invocare la malattia come ragione del mancato superamento, a meno che non disponga di elementi oggettivi e indipendenti dalla stessa. Attenzione però: alcuni CCNL fissano un limite massimo di conservazione del posto anche durante la prova, superato il quale il recesso diventa possibile.

Per le lavoratrici in gravidanza le tutele sono le stesse previste per qualsiasi dipendente: la prova viene sospesa e il licenziamento per motivi legati alla gravidanza è illegittimo in ogni caso.

Quando il licenziamento in prova è illegittimo

Il recesso libero ha confini precisi. Il datore non può usare la prova come schermo per ragioni che non hanno nulla a che fare con la valutazione professionale. Il licenziamento è impugnabile nei seguenti casi:

  • il patto di prova è nullo (manca la scrittura, la firma è successiva all’inizio, mancano le mansioni specificate)
  • il lavoratore ha già svolto le stesse mansioni per la stessa azienda in precedenza, il Decreto Trasparenza vieta una nuova prova in caso di rinnovo per le medesime attività
  • il recesso è motivato da ragioni discriminatorie o illecite (gravidanza, malattia, orientamento sindacale, religione)
  • la prova non è stata effettivamente svolta (mansioni diverse da quelle indicate, assenza di formazione, contesto ostruttivo)
  • la prova era già stata di fatto superata e il recesso arriva fuori dai termini

Chi ritiene di trovarsi in una di queste situazioni ha 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento per impugnarlo, e successivamente 180 giorni per depositare il ricorso o attivare la conciliazione. In questi casi l’assistenza di un sindacato o di un consulente del lavoro è quasi sempre necessaria.

 

Dimettersi durante la prova

Anche il lavoratore può recedere liberamente, senza preavviso, senza motivazione e senza indennità. Le dimissioni in prova non seguono la procedura telematica obbligatoria prevista per le normali dimissioni, quella che richiede l’accesso al portale del Ministero del Lavoro tramite SPID, ma è sufficiente una comunicazione scritta al datore, anche con una semplice lettera consegnata a mano o inviata per email.

Come già detto, dimettersi volontariamente durante la prova significa rinunciare alla NASpI, salvo il caso di giusta causa documentata.

Domande frequenti

Possono licenziarmi in prova senza dirmi il motivo? In linea di principio sì: la legge non impone al datore di motivare il recesso. Alcuni CCNL però prevedono l’obbligo di motivazione; se il tuo lo prevede e il datore non lo ha rispettato, il licenziamento rimane efficace ma potresti avere diritto a un risarcimento.

Non aver superato la prova mi preclude future assunzioni nella stessa azienda? No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il recesso per mancato superamento esaurisce i suoi effetti in quel singolo rapporto e non crea impedimenti a nuove assunzioni, nemmeno con la stessa azienda.

Ho lavorato solo pochi giorni: ho comunque diritto alla liquidazione? Sì. TFR, ratei e ferie maturano dal primo giorno, proporzionalmente al periodo lavorato.

L’azienda può prorogare la prova? No, non unilateralmente. Il patto deve avere una durata definita fin dall’inizio e in linea generale non è prorogabile, salvo casi eccezionali espressamente previsti dal CCNL.

Non aver superato la prova mi impedisce di partecipare a concorsi pubblici? No. Non equivale a un licenziamento disciplinare e non lascia alcuna “macchia” formale né preclude candidature nel settore privato o pubblico.

Quanto tempo ho per chiedere la NASpI? 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto.

Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce il parere di un esperto. Per situazioni specifiche o contestazioni, rivolgiti a un consulente del lavoro, un sindacato o un patronato.

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