infortunio sul lavoro

Infortunio sul lavoro: cosa fare subito e cosa ti spetta

In breve: in caso di incidente professionale il lavoratore deve farsi curare, specificando che l’evento è accaduto durante l’attività lavorativa, avvisare la propria azienda il giorno stesso e consegnare il certificato medico. La denuncia all’istituto assicurativo spetta alla società d’appartenenza, che deve inviarla entro 2 giorni dalla ricezione del documento; chi è in somministrazione deve informare sia l’impresa utilizzatrice sia l’agenzia per il lavoro, che rappresenta la controparte contrattuale. Sul piano economico, la giornata del sinistro e i 3 giorni successivi sono a carico dell’azienda, mentre dal 4° giorno l’INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera, quota che sale al 75% dal 91° giorno. In questo articolo vedremo nel dettaglio i passaggi da seguire, le tutele per i somministrati, il calcolo dell’indennità e la copertura per il tragitto casa-lavoro.

Secondo i dati INAIL dei primi sette mesi del 2026, le segnalazioni in occasione di lavoro sono state 256.471 (+4,9% rispetto al 2025), a cui si sommano 58.870 casi avvenuti negli spostamenti d’itinerario (+7,1%).

Per l’istituto costituisce infortunio ogni evento improvviso e violento verificatosi durante l’attività che provochi una lesione, compreso l’infortunio in itinere. La tutela riguarda chiunque abbia un rapporto di lavoro subordinato, anche se ingaggiato tramite agenzia. Gli errori più penalizzanti si commettono nelle prime ore: comunicare l’accaduto in ritardo o indirizzare la segnalazione al referente sbagliato.

Infortunio sul lavoro, cosa fare: i 5 passi dalle prime ore alla denuncia INAIL

A seguito del sinistro occorre farsi medicare, avvisare tempestivamente l’azienda e consegnare la certificazione sanitaria; la denuncia assicurativa grava sull’impresa, tenuta all’invio entro 2 giorni dalla ricezione degli atti. I compiti del dipendente sono pochi ma esigono massima tempestività. Di seguito l’iter sequenziale:

  1. ricevere le cure e dichiarare la causa lavorativa: rivolgendosi al Pronto Soccorso o al medico curante, va precisato subito che il danno è avvenuto nello svolgimento delle mansioni. Questo consente il rilascio del primo certificato.;
  2. avvisare subito la propria organizzazione (o il responsabile di reparto), anche se il problema può sembrare marginale. Un trauma alla schiena da sollevamento carichi può manifestarsi chiaramente nei giorni successivi; diventa quindi fondamentale aver fissato la data della comunicazione. I lavoratori in somministrazione devono informare anche la propria agenzia di riferimento;
  3. consegnare la certificazione medica tempestivamente: il documento, completo di diagnosi e prognosi, va fatto pervenire al datore di lavoro il giorno stesso o al più presto.;
  4. adempiere alla denuncia a carico dell’azienda: se la prognosi supera i 3 giorni, l’inoltro all’INAIL va effettuato entro 2 giorni dalla ricezione del certificato. In caso di sinistro mortale o con pericolo di vita, il termine scende a 24 ore ed è valido anche nei festivi. Il calcolo parte dalla consegna del documento, per cui eventuali ritardi del lavoratore fanno slittare l’intera procedura;
  5. monitorare lo stato della pratica: tramite SPID è possibile verificare nel portale dell’istituto l’effettiva trasmissione della denuncia. Per dubbi o supporto, un patronato offre assistenza gratuita, utile anche per il riconoscimento di postumi permanenti inferiori al 6% in ottica di futuri aggravamenti.

Errore da evitare: ritardare la segnalazione di diversi giorni reputando il fatto di poco conto. Oltre a rischiare la perdita della copertura per il periodo pregresso, si espone la pratica al rigetto per intempestività.

La regola fondamentale rimane la medesima: avvertire l’azienda nella giornata stessa del fatto, anche a fronte di traumi apparentemente trascurabili.

Lavori in somministrazione? La gestione delle responsabilità

Per i somministrati, il datore formale ai fini previdenziali è l’agenzia per il lavoro, cui pertiene la denuncia. L’impresa utilizzatrice garantisce invece la sicurezza sul luogo di lavoro. Conseguentemente, in caso di sinistro vanno avvisate entrambe senza indugio.

Un errore ricorrente consiste nel riferire l’evento solo al responsabile di reparto della struttura ospitante, presupponendo un passaggio automatico delle informazioni. Se la somministratrice viene informata in ritardo, la pratica rischia di subire rallentamenti.

Chi fa cosa

La ripartizione dei compiti è definita: all’agenzia spettano gli adempimenti assicurativi, all’azienda ospitante le garanzie preventive nel luogo di prestazione.

Ambito Agenzia per il lavoro Azienda utilizzatrice
Pratica dell’evento Trasmette la denuncia all’INAIL Annota l’accaduto nel registro eventi
Assicurazione e salute Versa i contributi assicurativi Cura la cartella sanitaria con il medico competente
Contratto e sicurezza Gestisce il contratto e le pratiche amministrative Risponde della tutela della salute nell’ambiente di lavoro

Cosa cambia per il lavoratore

Per il lavoratore la sequenza resta analoga a quella generale, con una sola specifica: oltre alle cure e alla certificazione medica, la notifica va inviata sia alla struttura utilizzatrice sia all’agenzia entro 24 ore, trasmettendo a quest’ultima la documentazione della prognosi per consentire l’avvio della pratica.

Due tutele poco note

Oltre agli obblighi di comunicazione, chi opera in somministrazione beneficia di due importanti garanzie:

  • la tutela assicurativa è identica a quella dei dipendenti diretti e i costi premiali sono totalmente a carico dell’agenzia;
  • il rapporto lavorativo non può essere risolto durante il periodo di inabilità temporanea assoluta, anche qualora giunga a scadenza il contratto a tempo determinato.

Avere l’agenzia quale referente formale assicura un interlocutore dedicato alla gestione amministrativa nei confronti degli enti, lasciando al lavoratore il tempo di focalizzarsi sul recupero della salute.

Indennità economica: la ripartizione dei pagamenti

Nel giorno dell’evento l’azienda corrisponde il 100% dello stipendio e il 60% per il triennio successivo. Dal 4° giorno subentra l’INAIL erogando il 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e il 75% dal 91° giorno fino a guarigione clinica, inclusi i giorni festivi.

 

Periodo Chi paga Quanto
Giorno dell’infortunio Datore di lavoro 100% della retribuzione
3 giorni successivi Datore di lavoro 60% (di più se il CCNL lo prevede)
Dal 4° al 90° giorno INAIL 60% della retribuzione media giornaliera
Dal 91° giorno alla guarigione clinica INAIL 75% della retribuzione media giornaliera

La base di calcolo giornaliera si determina sui compensi dei 15 giorni antecedenti l’evento (salvo tariffe convenzionali per specifiche categorie). È consigliabile verificare l’inclusione di eventuali straordinari o indennità accessorie maturate in tale intervallo.

Perché l’indennità non corrisponde allo stipendio pieno

Poiché le percentuali erogate dall’istituto non raggiungono la retribuzione integrale, la somma percepita può risultare inferiore. Tuttavia, se la responsabilità del danno è attribuibile a terzi (es. sinistro stradale nel percorso di itinere o violazioni della sicurezza aziendale), il lavoratore ha la facoltà di richiedere al responsabile il risarcimento della quota residua, nota come “danno differenziale”.

In sintesi, i primi 4 giorni restano a carico della società, successivamente interviene l’ente previdenziale con aliquote dal 60% al 75%; in caso di illecito altrui, l’indennizzo previdenziale non esclude ulteriori azioni risarcitorie.

Infortunio in itinere: quando il tragitto casa-lavoro è coperto (e quando no)

L’evento in itinere equivale a tutti gli effetti a un infortunio professionale e riguarda il tragitto abituale tra l’abitazione e il luogo di lavoro. La copertura è riconosciuta se l’itinerario e il mezzo impiegato rispondono a criteri di necessità e non di mera comodità (ad esempio, accompagnare i figli a scuola prima del turno rientra nella tutela, mentre una fermata per acquisti personali la interrompe).

Auto, scooter e deviazioni

Per l’ente il mezzo di trasporto ordinario è quello pubblico, in quanto caratterizzato da minori margini di rischio. I mezzi privati (come auto e scooter) sono tutelati qualora non vi siano alternative praticabili, ad esempio per l’assenza di collegamenti o per l’incompatibilità degli orari di servizio (principio di necessità confermato dalla Cassazione con sentenza 22670/2018).

Eventuali deviazioni devono essere sostanziate da motivi cogenti: disposizioni aziendali, cause di forza maggiore o adempimento di doveri essenziali (come l’assistenza ai familiari). Rimangono ammesse le soste brevi che non alterino il profilo di rischio complessivo.

Per chi opera in lavoro agile, la Legge 81/2017 riconosce la tutela anche negli spostamenti verso sedi di lavoro differenti dal domicilio aziendale principale.

Casi coperti e casi non coperti

Coperto se il lavoratore:

  • inizia il turno alle 06:00 e utilizza lo scooter per assenza di trasporti pubblici a quell’ora (la giurisprudenza ha riconosciuto l’indennizzo e il danno differenziale a un lavoratore coinvolto in un sinistro in analoghe condizioni);
  • devia dal percorso per accompagnare i figli a scuola.

Non coperto se il lavoratore:

  • usa l’auto per comodità, pur avendo a disposizione mezzi pubblici compatibili con i propri orari;
  • allunga il percorso per fare la spesa al supermercato.

Per i lavoratori

  • Informa la tua azienda (e l’agenzia in caso di somministrazione) nella giornata stessa in cui si verifica l’evento, anche per lesioni apparentemente lievi.
  • Conserva una copia del certificato e traccia la data di consegna: da quel momento decorrono i 2 giorni previsti per la denuncia.
  • Mantieni i riferimenti del contatto in agenzia per consentire una notifica tempestiva e parallela a quella dell’impresa utilizzatrice.
  • Verifica via SPID sul portale dell’istituto l’invio della pratica ed effettua un controllo sui conteggi retributivi con il supporto di un patronato.
  • In caso di passaggi contrattuali durante l’assenza (es. assunzione diretta al termine della somministrazione), chiarisci preventivamente con la società e gli enti di tutela le modalità di gestione del periodo residuo.

Domande frequenti

Il licenziamento è consentito durante il periodo di inabilità?

No, il recesso del datore di lavoro in questa fase è di norma illegittimo. Fa eccezione l’ipotesi di condotte fraudolente, come la simulazione dell’evento o la falsificazione dei sintomi, che configurano la giusta causa. In presenza di un atto di recesso è bene rivolgersi tempestivamente a un patronato o a un legale.

L’infortunio in itinere in bicicletta è sempre coperto?

Sì, l’uso della bicicletta nell’itinerario casa-lavoro è garantito per norma di legge a prescindere dalla presenza di trasporti pubblici alternativi. Non occorre quindi dimostrare la necessità richiesta per i veicoli a motore, fermo restando il rispetto delle regole sulla continuità del percorso.

L’indennità cambia se vengo ricoverato in ospedale?

Sì, l’importo può subire variazioni. In caso di degenza ospedaliera senza familiari a carico, l’ente può applicare una riduzione di un terzo sull’indennità giornaliera. Qualora vi siano soggetti a carico, la misura resta invariata secondo le aliquote ordinarie del 60% e 75%.

Quali tutele spettano in presenza di postumi permanenti?

Per gradi di invalidità inferiori al 6% non è previsto un indennizzo economico. Tra il 6% e il 15% viene erogato un indennizzo in capitale per il danno biologico, mentre dal 16% viene riconosciuta una rendita vitalizia. È opportuno far registrare anche i gradi inferiori al 6%, in quanto rilevanti in caso di futuri aggravamenti o di ulteriori eventi lesivi.

Come si gestisce il cambio di datore di lavoro nel corso dell’assenza?

Può variare l’ente preposto alla copertura. In determinate fattispecie pratiche, l’infortunio viene formalmente chiuso all’atto della cessazione del primo contratto, mentre il proseguimento dell’astensione viene rubricato come malattia ordinaria. È consigliabile verificare preventive garanzie con i patronati e controllare i conteggi delle competenze di fine rapporto, incluse le ferie non godute.

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Disclaimer. Questo articolo ha finalità puramente informative e divulgative e non sostituisce la consulenza legale o quella di un consulente del lavoro.

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