NASpI: requisiti, importo e come fare domanda

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Cos’è la NASpI e come funziona nel 2026

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è la principale indennità di disoccupazione erogata dall’INPS a sostegno dei lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente l’occupazione. Nata per fornire un aiuto economico temporaneo durante la ricerca di una nuova occupazione, la NASpI garantisce un assegno mensile proporzionato allo stipendio precedentemente percepito, accompagnato dal riconoscimento della contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici.

Nel 2026 il funzionamento di base resta invariato: il sussidio viene pagato mensilmente, ma è strettamente vincolato alla partecipazione attiva a percorsi di riqualificazione e ricollocamento professionale, attraverso la stipula del Patto di Servizio Personalizzato presso i Centri per l’Impiego.

Chi ha diritto all’indennità di disoccupazione (e a chi spetta)

La disoccupazione NASpI è rivolta ai lavoratori subordinati (compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative e personale artistico) che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria. Per poterne beneficiare nel 2026, è necessario soddisfare specifici requisiti:

  • disoccupazione involontaria: il lavoratore deve aver perso il lavoro a seguito di licenziamento (anche per giusta causa o motivi disciplinari), oppure per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato;
  • requisito contributivo: è indispensabile aver versato almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’evento di disoccupazione;
  • le eccezioni sulle dimissioni: di norma, le dimissioni volontarie escludono il diritto alla NASpI. Tuttavia, il sussidio spetta ugualmente in caso di dimissioni per giusta causa (ad esempio per mancato pagamento dello stipendio o mobbing), dimissioni durante il periodo tutelato di maternità o paternità, e in specifici cases di risoluzione consensuale (come il rifiuto di un trasferimento aziendale oltre i 50 km dalla residenza).

(Nota: collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), dottorandi e assegnisti di ricerca non rientrano nella NASpI, ma sono tutelati dalla DIS-COLL, mentre per il settore agricolo esiste una disoccupazione specifica).

Le novità e gli aggiornamenti della normativa 2026

L’impianto normativo della NASpI ha subìto importanti aggiornamenti per il 2026, introducendo novità sia sugli importi che sulle regole di accesso e fruizione:

  • nuovi massimali e importi 2026: a seguito della rivalutazione ISTAT, l’importo massimo mensile erogabile dall’INPS è salito a 1.584,70 € lordi. Anche la soglia retributiva di riferimento per il calcolo al 75% è stata adeguata a 1.456,72 €;
  • NASpI anticipata in due rate: chi decide di aprire una Partita IVA o avviare un’impresa non riceve più l’anticipo NASpI in un’unica maxi-rata. Nel 2026 il pagamento è diviso: il 70% viene liquidato subito dopo l’avvio dell’attività, mentre il restante 30% viene erogato al termine del periodo teorico di disoccupazione (e comunque entro 6 mesi dalla domanda), previa verifica del mantenimento dei requisiti;
  • stretta sui contratti brevi e dimissioni: per contrastare l’abuso dei contratti a termine, è stata introdotta una regola più severa: se nei 12 mesi precedenti la perdita del lavoro il dipendente ha interrotto volontariamente un rapporto a tempo indeterminato, per ottenere la NASpI dovrà dimostrare di aver maturato almeno 13 settimane di nuovi contributi successivi a quelle dimissioni;
  • obblighi di attivazione (SIISL): si rafforza il legame tra indennità e ricerca di lavoro. Dopo aver inviato la domanda INPS (che equivale al rilascio della DID), il beneficiario ha soli 15 giorni per attivarsi con il Centro per l’Impiego per la profilazione e la firma del Patto di Servizio.

Requisiti di accesso alla NASpI 2026

Per ottenere l’indennità di disoccupazione nel 2026, non basta aver perso il lavoro. La normativa INPS richiede che il lavoratore soddisfi contemporaneamente due condizioni fondamentali: lo stato di disoccupazione involontaria e un requisito minimo di contributi versati. Vediamo nel dettaglio come funzionano queste regole e quali sono le eccezioni previste dalla legge.

Lo stato di disoccupazione involontaria

Il principio cardine della NASpI è tutelare chi perde il lavoro contro la propria volontà. Questo significa che lo stato di disoccupazione deve derivare da un licenziamento (indipendentemente dalla motivazione, che sia per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o persino per giusta causa/motivi disciplinari) oppure dalla naturale scadenza di un contratto a tempo determinato.

Inoltre, per mantenere lo “stato di disoccupazione”, il lavoratore deve rilasciare la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva. La presentazione della domanda NASpI all’INPS equivale già al rilascio della DID, ma il beneficiario è tenuto a confermare la propria disponibilità recandosi al Centro per l’Impiego o tramite la piattaforma SIISL.

Il requisito contributivo (le 13 settimane)

Il secondo pilastro per accedere alla NASpI 2026 è il requisito contributivo. Il lavoratore deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Ai fini del calcolo, sono validi tutti i contributi versati (lavoro subordinato, apprendistato, ecc.), purché non abbiano già dato luogo all’erogazione di una precedente prestazione di disoccupazione. È importante ricordare che, a differenza del passato, non è più richiesto il requisito lavorativo (ovvero le 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti), definitivamente abolito dalle recenti riforme.

Dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale

Di regola, chi si dimette volontariamente non ha diritto alla NASpI. Tuttavia, la legge tutela i lavoratori costretti a lasciare il posto di lavoro a causa di comportamenti gravi da parte del datore di lavoro. Le dimissioni per giusta causa danno pieno diritto all’indennità; i casi più comuni includono:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sul luogo di lavoro;
  • mobbing o comportamenti ingiuriosi da parte di superiori;
  • spostamento del lavoratore in un’altra sede senza comprovate ragioni tecniche o organizzative.

Danno diritto alla NASpI anche le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità (fino al compimento del primo anno di età del bambino). Per quanto riguarda la risoluzione consensuale, essa garantisce l’accesso alla NASpI solo in casi specifici, ad esempio se avviene nell’ambito di una procedura di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, oppure a seguito del rifiuto di un trasferimento in una sede distante oltre 50 km (o 80 minuti con i mezzi pubblici) dalla propria residenza.

NASpI e stretta sulle dimissioni: cosa cambia

Una delle tematiche più calde relative alla NASpI 2026 riguarda la cosiddetta “stretta sulle dimissioni“, pensata per limitare pratiche elusive. Negli anni passati, alcuni lavoratori si dimettevano da un contratto a tempo indeterminato (perdendo la NASpI) per farsi assumere subito dopo con un contratto a termine di pochi giorni o settimane; alla scadenza di quest’ultimo, richiedevano la NASpI calcolata su tutti i 4 anni precedenti.

Per disincentivare queste dimissioni “tattiche”, le nuove direttive stringono le maglie: se nei 12 mesi antecedenti la disoccupazione il lavoratore ha rassegnato dimissioni volontarie da un rapporto a tempo indeterminato, per poter sbloccare l’indennità (calcolata su tutto il quadriennio) dovrà dimostrare di aver lavorato e maturato almeno 13 settimane di nuovi contributi successivi a quelle dimissioni. In caso contrario, i contributi precedenti al recesso volontario potrebbero essere neutralizzati, riducendo drasticamente o annullando l’accesso all’assegno.

Come si calcola l’importo della NASpI 2026

L’importo della NASpI non è una cifra fissa uguale per tutti, ma è calcolato in proporzione alla retribuzione imponibile previdenziale (lo stipendio lordo ai fini INPS) percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni, rapportata alle settimane di contribuzione versate nello stesso periodo.

Per calcolare l’assegno mensile, l’INPS somma tutte le retribuzioni imponibili degli ultimi 4 anni, le divide per le settimane di contribuzione e moltiplica il risultato per il coefficiente fisso 4,33 (il numero medio di settimane in un mese). Da questo calcolo si ottiene la retribuzione media mensile, che è la base di partenza per applicare le percentuali previste dalla legge.

La retribuzione di riferimento e i massimali INPS

Una volta individuata la retribuzione media mensile, il calcolo della NASpI 2026 segue due regole precise, basate su un tetto limite che viene aggiornato ogni anno dall’ISTAT per adeguarlo all’inflazione:

  • se la retribuzione media è pari o inferiore a 1.456,72 €, l’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione stessa;
  • se la retribuzione media è superiore a 1.456,72 €, l’importo si calcola prendendo il 75% della soglia limite (1.456,72 €) a cui si somma il 25% della differenza tra la propria retribuzione media e la soglia limite.

In ogni caso, l’assegno mensile non può mai superare l’importo massimo stabilito per legge. Per l’anno 2026, il massimale assoluto della NASpI è fissato a 1.584,70 € lordi al mese. Questo significa che, a prescindere da quanto fosse alto lo stipendio precedente, l’INPS non erogherà cifre superiori a questa soglia.

La riduzione dell’importo (décalage) nel tempo

Per disincentivare la permanenza passiva nello stato di disoccupazione e spingere i lavoratori a rientrare nel mercato del lavoro, la normativa NASpI prevede un meccanismo di riduzione progressiva dell’assegno, noto come décalage.

L’importo iniziale calcolato non rimane identico per tutta la durata del sussidio, ma subisce una riduzione del 3% ogni mese. Le tempistiche con cui inizia questa decurtazione dipendono dall’età anagrafica del disoccupato al momento della presentazione della domanda:

  • per i lavoratori con meno di 55 anni, la decurtazione del 3% mensile inizia a partire dal 6° mese di fruizione;
  • per i lavoratori con 55 anni o più, la decurtazione del 3% mensile scatta più tardi, a partire dall’8° mese di fruizione, garantendo così una tutela maggiore per chi potrebbe incontrare più difficoltà nel ricollocamento.

Esempi pratici di calcolo

Per comprendere meglio il meccanismo, vediamo due simulazioni classiche di calcolo della NASpI nel 2026.

  • Esempio 1: retribuzione sotto la soglia limite
    • Immaginiamo un lavoratore con una retribuzione media mensile INPS degli ultimi 4 anni pari a 1.200 €. Poiché questo valore è inferiore alla soglia di 1.456,72 €, l’assegno NASpI sarà semplicemente il 75% di 1.200 €.
    • Importo iniziale spettante: 900 € lordi al mese.
    • Dal 6° mese (se under 55), l’assegno si ridurrà del 3% al mese (passando prima a 873 €, poi a 846,81 €, ecc.).
  • Esempio 2: retribuzione sopra la soglia limite
    • Ipotizziamo un lavoratore con una retribuzione media mensile INPS di 2.200 €. Essendo superiore alla soglia di 1.456,72 €, il calcolo si divide in due fasi:
      1. il 75% della soglia limite (1.456,72 €) = 1.092,54 €
      2. il 25% della differenza (2.200 € – 1.456,72 € = 743,28 €) = 185,82 €
      3. Importo iniziale spettante: (1.092,54 € + 185,82 €) = 1.278,36 € lordi al mese.
      4. Anche in questo caso, interverrà il décalage del 3% dal 6° o dall’8° mese. Se la somma finale avesse superato i 1.584,70 €, l’INPS avrebbe bloccato l’erogazione al massimale di legge.

Quanto dura l’indennità di disoccupazione

La durata della NASpI varia da lavoratore a lavoratore e dipende strettamente dalla storia contributiva recente. Non esiste un periodo di copertura fisso uguale per tutti i disoccupati, ma il sistema si basa su una proporzionalità diretta rispetto al lavoro svolto, con un limite massimo stabilito dalla normativa INPS.

Calcolo dei mesi spettanti

Per determinare con esattezza quanti mesi di NASpI spettano nel 2026, si applica una regola matematica precisa: l’indennità viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi quattro anni precedenti la disoccupazione.

Nel fare questo calcolo, è fondamentale tenere a mente due limiti previsti dall’INPS:

  • il tetto massimo dei 24 mesi: la durata della NASpI non può in nessun caso superare i 24 mesi (104 settimane), a prescindere da quanti anni di contributi ininterrotti il lavoratore possa vantare;
  • neutralizzazione dei contributi “già spesi”: i contributi presenti negli ultimi 4 anni che hanno già dato luogo all’erogazione di una precedente indennità di disoccupazione (come una precedente NASpI o mini-ASpI) non vengono conteggiati nuovamente. Vengono calcolati esclusivamente i contributi “nuovi”.

Per fare un esempio pratico: un dipendente che ha lavorato ininterrottamente per gli ultimi 2 anni (104 settimane) avrà diritto a 1 anno (52 settimane) di disoccupazione. Chi ha lavorato per 4 anni continui, raggiungerà il limite massimo e percepirà la NASpI per 2 anni.

Cosa succede se si trova un nuovo lavoro prima della scadenza

Trovare un nuovo impiego mentre si percepisce la NASpI non comporta necessariamente la perdita automatica e definitiva del sussidio. Le regole del 2026 prevedono tre scenari distinti a seconda della tipologia, della durata e del reddito del nuovo contratto:

  • sospensione del sussidio: se si firma un nuovo contratto di lavoro subordinato con una durata massima di 6 mesi (e un reddito presunto inferiore a 8.500 € annui), l’INPS sospende il pagamento della NASpI d’ufficio. Al termine del contratto, se il lavoratore è nuovamente disoccupato, l’indennità riprende esattamente dal punto in cui era stata congelata;
  • decadenza definitiva: se il nuovo contratto di lavoro subordinato supera i 6 mesi di durata, se è a tempo indeterminato, oppure se genera un reddito annuo superiore a 8.500 €, il disoccupato decade dal diritto. La NASpI viene cancellata definitivamente e i mesi residui vanno persi;
  • cumulo con riduzione dell’importo: se il nuovo lavoro (dipendente o autonomo) genera un reddito inferiore alla soglia della no tax area (8.500 € per il lavoro dipendente o parasubordinato, 5.500 € per il lavoro autonomo), è possibile continuare a percepire la NASpI. In questo caso, l’INPS applicherà una riduzione pari all’80% del reddito presunto derivante dalla nuova attività. Per attivare questa opzione è obbligatorio inviare all’INPS il modello “NASpI-Com” con la stima del reddito entro 30 giorni dall’inizio della nuova occupazione.

Come fare domanda per la NASpI 2026: la procedura passo passo

Richiedere l’indennità di disoccupazione richiede attenzione alle tempistiche e ai passaggi burocratici previsti dall’INPS. La procedura è esclusivamente telematica, ma l’invio della domanda è solo il primo passo: nel 2026 le Politiche Attive del lavoro richiedono un impegno concreto nella ricerca di una nuova occupazione. Ecco tutto ciò che serve sapere per presentare la richiesta senza commettere errori.

Scadenze e tempistiche da rispettare

La tempistica è il fattore più critico: la domanda NASpI deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Superato questo termine, il diritto all’indennità viene perso irrimediabilmente. Il conteggio dei 68 giorni può partire da date diverse in casi specifici (ad esempio, dal termine del periodo di maternità, infortunio o malattia, o dalla data della comunicazione di licenziamento per giusta causa).

Oltre alla scadenza ultima, è fondamentale capire quando conviene inviare la domanda per iniziare a percepire i soldi prima possibile:

  • domanda inviata entro i primi 8 giorni dalla fine del lavoro: il sussidio decorre dall’8° giorno successivo alla cessazione;
  • domanda inviata dopo l’8° giorno (ma entro il 68°): l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. I giorni precedenti restano scoperti.

Iscrizione obbligatoria al SIISL e patto di servizio personalizzato

Presentare la domanda INPS equivale a rilasciare automaticamente la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) al lavoro. Nel 2026, l’erogazione della NASpI è strettamente legata alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

Una volta inviata la domanda, il disoccupato ha 15 giorni di tempo per contattare il Centro per l’Impiego competente e fissare un appuntamento per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Questo documento vincola il beneficiario a partecipare a corsi di riqualificazione, laboratori di orientamento e ad accettare eventuali offerte di lavoro congrue. La mancata presentazione al Centro per l’Impiego o il rifiuto ingiustificato di partecipare alle Politiche Attive comporta sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità fino alla revoca totale della NASpI.

Checklist: i documenti necessari per presentare domanda

Per velocizzare la procedura e non rischiare blocchi amministrativi, è bene preparare in anticipo tutta la documentazione. Ecco la checklist essenziale per la NASpI 2026:

  • credenziali di accesso digitali: SPID di livello 2, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • documento di riconoscimento e Codice Fiscale in corso di validità;
  • codice IBAN: deve essere obbligatoriamente intestato o cointestato al richiedente. Non è possibile far accreditare la NASpI sul conto di un familiare. (L’INPS verifica in automatico la titolarità dell’IBAN con il circuito bancario/postale);
  • ultima busta paga e/o copia della lettera di licenziamento (o contratto scaduto), utili per estrapolare date e riferimenti contrattuali in caso di incongruenze nei database;
  • mandato di assistenza (opzionale): se ci si rivolge a un Patronato.

Canali disponibili: portale INPS, Patronati o Contact Center

Per trasmettere la domanda all’INPS, il lavoratore ha a disposizione tre canali ufficiali:

  • 1. portale web INPS (fai da te): accedendo all’area riservata “MyINPS” con SPID, CIE o CNS, basta cercare il servizio “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” e seguire la procedura guidata precompilata, confermando o modificando i dati anagrafici, contrattuali e bancari;
  • 2. Patronati ed Enti di Assistenza: chi preferisce non operare online in autonomia può rivolgersi gratuitamente a un Patronato. Gli operatori si occuperanno di verificare i requisiti e trasmettere telematicamente la pratica all’INPS;
  • 3. Contact Center INPS: è possibile inoltrare la richiesta telefonicamente chiamando il numero verde gratuito 803 164 (da rete fissa) o lo 06 164 164 (da rete mobile, a pagamento secondo tariffazione), a patto di essere in possesso delle credenziali digitali per l’identificazione telefonica.

Pagamento NASpI: quando avviene?

Dopo aver inviato la domanda, l’attesa per il primo bonifico è la fase che genera maggiore incertezza. Il sistema di erogazione dell’INPS segue logiche diverse rispetto al normale pagamento degli stipendi, con date che non sono unificate a livello nazionale ma possono subire lievi variazioni.

Il primo pagamento e le tempistiche di erogazione

Il pagamento della NASpI avviene sempre con cadenza mensile posticipata: le somme percepite si riferiscono ai giorni di disoccupazione maturati nel mese solare precedente. L’INPS non fissa un calendario unico mensile (come accade per le pensioni), ma le erogazioni avvengono nella maggior parte dei casi tra il 10 e il 15 di ogni mese.

Per quanto riguarda il primo pagamento, l’attesa è fisiologicamente più lunga a causa dei tempi tecnici di istruttoria. Di norma, trascorrono tra i 30 e i 45 giorni dalla data di decorrenza della prestazione per ricevere il primo accredito. È importante sapere che il primo bonifico quasi mai corrisponde a una mensilità intera: l’INPS liquida infatti solo la frazione di giorni che va dalla data di effettivo inizio del sussidio (es. l’8° giorno dopo il licenziamento) fino all’ultimo giorno di quel mese.

Come controllare lo stato della pratica sul sito INPS

Non è necessario attendere passivamente l’arrivo del bonifico. L’INPS permette di monitorare in totale autonomia sia l’avanzamento della domanda sia le date di erogazione. Accedendo all’area riservata MyINPS con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS), è possibile utilizzare due strumenti principali:

  • consultazione domande: cercando il servizio “NASpI” nel portale, si può visualizzare lo stato della pratica. I tre stati principali sono “In istruttoria” (i tecnici INPS stanno valutando i requisiti), “Accolta” (la domanda è stata approvata) o “Respinta” (con l’indicazione del requisito mancante);
  • Fascicolo Previdenziale del Cittadino: è lo strumento più utile per tracciare i soldi. Navigando nel menu laterale alla voce “Prestazioni” e poi “Pagamenti”, è possibile visualizzare l’elenco dei bonifici disposti. L’INPS pubblica l’importo e la data di valuta dell’accredito solitamente 2-3 giorni prima che i soldi arrivino effettivamente sull’IBAN.

Un metodo ancora più immediato è scaricare l’applicazione INPS Mobile per smartphone e attivare le notifiche: l’app invia un alert automatico non appena un nuovo pagamento NASpI viene elaborato e messo in liquidazione.

Compatibilità e cumulo: lavorare percependo la NASpI

Ricevere la NASpI non impedisce di rimettersi in gioco nel mercato del lavoro. La normativa prevede la possibilità di cumulare l’indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da una nuova occupazione, sia subordinata che autonoma, purché si rispettino precisi limiti di reddito. Questo meccanismo è stato ideato per incentivare il reinserimento lavorativo, permettendo all’INPS di ridurre l’importo dell’assegno in proporzione ai nuovi guadagni senza cancellare del tutto il sussidio.

Lavoro dipendente (part-time o tempo determinato)

È possibile sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro subordinato (come un part-time o un contratto a termine) mantenendo la NASpI, a patto che il reddito annuo presunto non superi la soglia della no tax area, attualmente fissata a 8.500 euro.

Rispettando questo tetto limite, l’INPS ricalcola l’indennità applicando una riduzione pari all’80% del reddito previsto. Se il nuovo contratto a tempo determinato ha una durata inferiore a sei mesi ma genera un reddito superiore agli 8.500 euro, la NASpI non viene decurtata ma viene sospesa d’ufficio per la durata del contratto, per poi riprendere al termine del rapporto lavorativo. L’assunzione con contratto a tempo indeterminato, o con un contratto a termine superiore a 6 mesi che superi il limite di reddito, comporta invece la decadenza definitiva dal beneficio.

Lavoro autonomo o parasubordinato

L’avvio di un’attività di lavoro autonomo, l’apertura di una Partita IVA, o l’inizio di una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) sono pienamente compatibili con la percezione della disoccupazione.

Per il lavoro autonomo (impresa individuale o libera professione), il limite di reddito annuo da non superare è fissato a 5.500 euro. Per i lavoratori parasubordinati (co.co.co.), la soglia è invece equiparata a quella del lavoro dipendente (8.500 euro). Rispettando questi tetti, il disoccupato mantiene il diritto all’assegno mensile, che subirà la medesima decurtazione dell’80% rapportata ai guadagni dichiarati per l’anno in corso.

La comunicazione preventiva all’INPS (modello NASpI-Com)

Il mantenimento e il ricalcolo della NASpI non avvengono in modo automatico. Il beneficiario ha l’obbligo tassativo di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto derivante dalla nuova attività, utilizzando il modello NASpI-Com (disponibile nell’area riservata MyINPS o tramite Patronato).

Questa comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro o dall’avvio dell’attività autonoma. Un dettaglio fondamentale che spesso genera errori: il modello NASpI-Com deve essere inviato anche se il reddito presunto è pari a zero. Omettere questa comunicazione entro la scadenza dei 30 giorni comporta la decadenza immediata dall’indennità e impone la restituzione delle somme percepite indebitamente dal giorno di inizio della nuova occupazione.

Sospensione, decadenza e restituzione della NASpI

Ricevere la NASpI comporta il rispetto di regole precise per tutta la sua durata. L’INPS effettua controlli incrociati costanti con le banche dati del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate. Qualsiasi variazione della propria situazione lavorativa o il mancato rispetto degli obblighi previsti può portare al congelamento dell’assegno, alla sua revoca definitiva o, nei casi peggiori, alla richiesta di restituzione delle somme.

Quando viene sospesa l’indennità

La sospensione è un blocco temporaneo dei pagamenti che non fa perdere i mesi di sussidio residui. L’INPS sospende la NASpI d’ufficio in un caso principale: l’assunzione con un contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 6 mesi (se il reddito annuo presunto supera la soglia degli 8.500 euro).

Durante la validità di questo contratto, il lavoratore non riceve l’assegno. Alla scadenza naturale del rapporto lavorativo, l’erogazione riprende in automatico e il contatore dei mesi residui riparte esattamente dal punto in cui si era fermato, senza che vi sia la necessità di presentare una nuova domanda. Un principio analogo si applica per chi si trasferisce in un Paese estero (UE o convenzionato) per cercare lavoro, con regole di sospensione specifiche limitate nel tempo.

Motivi di decadenza dal beneficio

La decadenza comporta la cancellazione totale e definitiva della pratica NASpI; i mesi non ancora goduti vengono persi in modo irrevocabile. Nel 2026, si decade dal beneficio se si verifica una di queste condizioni:

  • nuova occupazione duratura: assunzione con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 6 mesi, con reddito previsto superiore agli 8.500 euro;
  • mancata comunicazione NASpI-Com: omissione dell’invio del modello all’INPS entro i 30 giorni dall’inizio di qualsiasi nuova attività (dipendente, autonoma o parasubordinata), anche se il reddito presunto è zero;
  • violazione del Patto di Servizio: assenza ingiustificata alle convocazioni del Centro per l’Impiego, mancata partecipazione alle iniziative di riqualificazione o rifiuto di un’offerta di lavoro definita “congrua” secondo la normativa vigente;
  • pensionamento: raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata;
  • invalidità: riconoscimento dell’Assegno Ordinario di Invalidità, a meno che il cittadino non eserciti il diritto di opzione a favore della NASpI (se economicamente più vantaggiosa).

La restituzione degli importi indebiti

Se l’INPS eroga mensilità di disoccupazione in periodi in cui il lavoratore non ne aveva più diritto (o aveva diritto a un importo ridotto per cumulo), genera un “indebito previdenziale”. L’errore più comune che porta alla restituzione dei soldi è il ritardo nella compilazione del modello NASpI-Com dopo aver iniziato un nuovo lavoro.

L’INPS, una volta incrociati i dati con le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, notifica al cittadino la richiesta di restituzione. Il recupero delle somme avviene solitamente in tre modalità:

  • compensazione (trattenuta diretta): se la NASpI è ancora attiva, l’INPS trattiene l’importo dovuto direttamente dai bonifici dei mesi successivi;
  • pagamento tramite pagoPA: se la disoccupazione è terminata, viene inviato un avviso di pagamento (saldabile in un’unica soluzione o rateizzabile su richiesta);
  • recupero coattivo: in caso di mancata restituzione protratta nel tempo, l’INPS affida il recupero del credito all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con conseguente aggravio di sanzioni e interessi.

Anticipo NASpI in un’unica soluzione

L’anticipo della NASpI è una misura pensata per trasformare l’indennità di disoccupazione in un vero e proprio capitale d’avviamento. L’INPS offre ai beneficiari la possibilità di richiedere la liquidazione dell’intero importo residuo spettante in un’unica soluzione, fornendo così la liquidità necessaria per mettersi in proprio e avviare un’attività lavorativa autonoma.

Requisiti per richiedere la liquidazione anticipata

Per ottenere la liquidazione anticipata della disoccupazione non basta aver perso il lavoro; l’INPS richiede che l’operazione sia finalizzata alla reale creazione di autoimpiego. I requisiti fondamentali per accedere a questa agevolazione sono:

  • tipologia di attività: l’anticipo è concesso solo a chi avvia un’attività di lavoro autonomo (con apertura di Partita IVA), un’impresa individuale (commerciale, artigiana o agricola), una società (S.n.c., S.a.s., o S.r.l. a specifiche condizioni) oppure a chi sottoscrive una quota di capitale sociale in una cooperativa;
  • status della domanda: è necessario che la domanda originaria di NASpI sia già stata accolta;
  • divieto di lavoro subordinato: chi riceve l’anticipo si impegna a non instaurare rapporti di lavoro dipendente per tutto il periodo teorico in cui avrebbe percepito la NASpI mensile. Se si firma un contratto subordinato prima della scadenza naturale di questo periodo teorico, scatta l’obbligo di restituire per intero la maxi-somma ricevuta.

Come presentare la domanda di anticipo

La procedura per richiedere l’anticipazione è telematica ed è soggetta a tempistiche estremamente rigide, il cui mancato rispetto comporta la reiezione della pratica.

  • scadenza dei 30 giorni: la domanda di anticipo deve essere inoltrata all’INPS obbligatoriamente entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma (o dall’apertura della Partita IVA). Se l’attività era già stata avviata in precedenza (mentre si era ancora dipendenti), i 30 giorni scattano dalla data di accoglimento della domanda NASpI;
  • canali di invio: La richiesta si presenta tramite l’area MyINPS (nella sezione “NASpI – Anticipazione”) o avvalendosi dell’assistenza gratuita di un Patronato;
  • documentazione allegata: alla domanda telematica bisogna allegare i documenti che comprovino l’effettivo avvio del progetto imprenditoriale o autonomo. A seconda dei casi, possono essere richiesti l’attribuzione della Partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricevuta di iscrizione alla Camera di Commercio, l’iscrizione all’Albo professionale o la documentazione relativa all’ingresso nella cooperativa.

FAQ: domande frequenti sulla NASpI 2026

Posso percepire la NASpI in caso di dimissioni volontarie?

Di regola no, poiché la prestazione tutela esclusivamente la disoccupazione involontaria. Le uniche eccezioni che danno diritto all’assegno sono le dimissioni per giusta causa (come il mancato pagamento dello stipendio o mobbing), le dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità o paternità (fino al primo anno di età del bambino) e specifici casi di risoluzione consensuale del rapporto.

La NASpI è valida ai fini della pensione?

Sì. Durante tutto il periodo in cui si percepisce l’indennità, l’INPS provvede all’accredito automatico dei contributi figurativi. Questi contributi sono pienamente validi sia per il raggiungimento dei requisiti pensionistici (diritto) sia per il calcolo dell’importo finale della pensione (misura), basandosi sulla retribuzione media degli ultimi quattro anni.

Cosa succede se dimentico di inviare il modello NASpI-Com dopo aver iniziato un nuovo lavoro?

Dimenticare l’invio del modello NASpI-Com comporta conseguenze gravi: la decadenza definitiva dal sussidio e l’obbligo di restituire tutte le somme percepite dal giorno di inizio della nuova occupazione. La comunicazione deve essere trasmessa tassativamente entro 30 giorni dall’avvio di qualsiasi attività lavorativa (dipendente, autonoma o parasubordinata), anche se il reddito presunto è pari a zero o ampiamente sotto la soglia di esenzione.

Posso andare all’estero mentre percepisco la disoccupazione?

Dipende dal motivo e dalla destinazione. Se ci si reca in un Paese dell’Unione Europea (o in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda) con lo scopo di cercare lavoro, è possibile “esportare” la NASpI per un massimo di 3 mesi, chiedendo l’autorizzazione all’INPS prima della partenza ed iscrivendosi agli uffici del lavoro del Paese ospitante entro 7 giorni dall’arrivo. Trasferimenti per motivi turistici o in Paesi extra-UE comportano invece la perdita temporanea del diritto o la sospensione dei pagamenti se non preventivamente comunicati.

I periodi di Cassa Integrazione riducono l’importo o la durata della NASpI?

No. I periodi in cui il lavoratore è stato in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) a zero ore, così come i periodi di malattia o infortunio, vengono “neutralizzati”. Questo significa che l’INPS, per calcolare i requisiti, la durata e l’importo dell’assegno, non considera quei mesi vuoti ma estende il periodo di osservazione a ritroso, cercando i contributi e le retribuzioni precedenti all’inizio della sospensione lavorativa.

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