Preavviso dimissioni 2026: tempi per CCNL, calcolo e regole

In sintesi: Quando si rassegnano le dimissioni, la legge impone di continuare a lavorare per un periodo definito prima di poter smettere davvero. La durata di questo periodo dipende dal contratto collettivo applicato, dal livello di inquadramento e dagli anni passati in azienda. Nel CCNL Commercio, per esempio, si va da 15 a 90 giorni. In alcuni contratti il conto inizia il giorno dopo le dimissioni; in altri, come appunto il Commercio, scatta solo al 1° o al 16° del mese. Sbagliare la data di uscita può costare una trattenuta in busta paga.

Cos’è il preavviso di dimissioni

Quando un lavoratore decide di lasciare il proprio impiego, non può semplicemente smettere di presentarsi il giorno dopo. La legge prevede un periodo intermedio, il preavviso, durante il quale il rapporto di lavoro prosegue regolarmente, dando al datore di lavoro il tempo di organizzarsi: trovare un sostituto, ridistribuire le attività, chiudere i passaggi di consegne in modo ordinato.

Il fondamento normativo è l’art. 2118 del Codice Civile, che impone a entrambe le parti di rispettare un termine prima di risolvere un contratto a tempo indeterminato. Non rispettarlo ha conseguenze economiche concrete: il datore di lavoro ha il diritto di trattenere dalla liquidazione finale l’importo corrispondente ai giorni “tagliati”.

Ci sono però situazioni in cui il preavviso non si applica:

  • in caso di dimissioni per giusta causa (quando è il datore a violare gravemente il contratto); 
  • durante il periodo di prova, salvo che il contratto collettivo disponga diversamente; 
  • nei contratti a tempo determinato, che hanno già una scadenza fissata. 

Quanto dura: i fattori che contano

Non esiste una durata uguale per tutti. I giorni di preavviso cambiano in base a tre variabili:

  • il CCNL applicato: ogni settore ha le proprie regole
  • il livello di inquadramento: più è alta la qualifica, più lungo è il preavviso
  • l’anzianità di servizio: più anni in azienda, più giorni dovuti

Come regola generale, chi si dimette deve dare un preavviso pari alla metà di quello previsto in caso di licenziamento. La logica è che chi sceglie di andarsene arreca all’azienda un danno inferiore rispetto a chi viene licenziato.

I tempi per i principali CCNL: tabella 2026

I valori che seguono sono orientativi. I contratti collettivi vengono periodicamente rinnovati: prima di formalizzare le dimissioni, vale sempre la pena verificare il testo aggiornato del proprio CCNL o chiedere conferma a un consulente del lavoro.

CCNL Commercio e Terziario (Confcommercio)

Uno dei contratti più diffusi in Italia, con una particolarità che genera molti errori: la decorrenza fissa al 1° o al 16° del mese. Il preavviso non comincia il giorno dopo le dimissioni, ma dalla prima di queste due date successive alla comunicazione.

Livello Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
Quadri e 1° livello 45 giorni 60 giorni 90 giorni
2°–3° livello 30 giorni 45 giorni 60 giorni
4°–5° livello 15 giorni 30 giorni 45 giorni
6°–7° livello 10 giorni 15 giorni 20 giorni

 

CCNL Metalmeccanici (Industria)

In questo settore la numerazione dei livelli funziona al contrario rispetto al Commercio: il 1° livello è la categoria più bassa. Il preavviso decorre dal giorno successivo alla comunicazione, senza scadenze fisse.

Livello Fino a 5 anni Oltre 5 anni
Quadri e livelli superiori 60 giorni 90 giorni
Livelli intermedi 30 giorni 45 giorni
Livelli base 15 giorni 20 giorni

CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

Categoria Fino a 2 anni Da 2 a 5 anni Oltre 5 anni
Quadri 45 giorni 60 giorni 90 giorni
Impiegati 30 giorni 45 giorni 60 giorni
Operatori 10 giorni 15 giorni 20 giorni

CCNL Cooperative Sociali

Nel settore socio-sanitario non esistono decorrenze fisse: il preavviso parte il giorno successivo alla comunicazione. Data la natura del lavoro, il passaggio di consegne è particolarmente delicato e va pianificato con attenzione.

Livello Fino a 5 anni Oltre 5 anni
Livelli alti (A–B) 30 giorni 45 giorni
Livelli medi (C–D) 20 giorni 30 giorni
Livelli base (E–F) 10 giorni 20 giorni

Come si calcola la data di uscita: 5 passi

Il calcolo non è complicato, ma nasconde insidie che possono costare caro. Ecco la sequenza corretta.

  1. Trova il tuo CCNL È indicato in busta paga, alla voce “qualifica” o “livello di inquadramento”. Se non lo trovi, basta chiedere all’ufficio risorse umane o rileggere la lettera di assunzione.
  2. Calcola l’anzianità Conta gli anni trascorsi dalla data di assunzione, che trovi in busta paga o nel contratto individuale, fino al giorno in cui formalizzi le dimissioni.
  3. Individua i giorni di preavviso Incrocia il tuo livello e la tua anzianità nella tabella del tuo CCNL. In caso di dubbio, consulta il testo integrale del contratto collettivo o rivolgiti a un consulente del lavoro.
  4. Stabilisci quando parte il preavviso Questo è il punto dove si concentra la maggior parte degli errori. Se il tuo CCNL non prevede decorrenze fisse (come i Metalmeccanici), il conto inizia il giorno dopo le dimissioni. Se invece prevede scadenze mensili (come il Commercio), devi aspettare il prossimo 1° o 16°.
  5. Aggiungi i giorni e trova l’ultimo giorno di lavoro Somma i giorni di preavviso alla data di decorrenza. Il conteggio avviene sempre su giorni di calendario, sabato, domenica e festivi inclusi, salvo che il tuo contratto collettivo specifichi diversamente.

Un esempio concreto: CCNL Commercio

Marco lavora come impiegato di 4° livello da 3 anni e invia le dimissioni il 10 luglio 2026.

  • Preavviso previsto: 15 giorni
  • Il 10 luglio non è una data fissa → il preavviso parte il 16 luglio
  • 15 giorni dal 16 luglio → ultimo giorno di lavoro: 30 luglio 2026

Cosa succede se non si rispetta il preavviso

Chi smette di lavorare prima del termine previsto senza accordarsi con il datore di lavoro dovrà restituire l’equivalente economico dei giorni non lavorati. Questa somma — tecnicamente chiamata indennità sostitutiva del preavviso — viene di norma trattenuta dall’ultima busta paga, dalle ferie residue o dal TFR.

Il meccanismo funziona anche al contrario: se è il datore di lavoro a liberare il lavoratore prima del termine, accettando che smetta subito di lavorare, non è tenuto a corrispondergli alcuna indennità. La rinuncia al preavviso, però, deve essere espressa in modo chiaro: non basta un comportamento ambiguo o il silenzio.

Cosa spetta alla fine del rapporto: TFR, ferie e ultima busta paga

Indipendentemente dal rispetto o meno del preavviso, quando un rapporto di lavoro si chiude per dimissioni il datore è tenuto a liquidare tutte le spettanze maturate. Capire esattamente cosa comprende questa liquidazione, e come si calcola, evita sorprese al momento di ricevere l’ultima busta paga.

TFR: Trattamento di Fine Rapporto. Matura per ogni anno lavorato nella misura di una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Chi ha 3 anni di anzianità con una RAL di 28.000 euro ha accumulato circa 6.200 euro lordi di TFR, al netto della rivalutazione annua. Questo importo spetta sempre, anche in caso di dimissioni volontarie, l’unica variabile è dove si trova depositato: in azienda (per le realtà sotto 50 dipendenti o per chi non ha optato diversamente), presso un fondo di previdenza complementare, oppure trasferito all’INPS tramite il Fondo di Tesoreria (per le aziende con più di 50 dipendenti).

Ferie non godute. Il lavoratore che lascia con ferie residue ha diritto alla loro monetizzazione: vengono pagate nell’ultima busta paga in base alla retribuzione giornaliera. Non è possibile imporle unilateralmente durante il preavviso per “smaltirle” senza il consenso del datore, se però il datore approva, si possono coprire i giorni di preavviso rimanenti con le ferie e anticipare l’uscita effettiva.

Ratei di tredicesima e quattordicesima. Maturano per ogni mese lavorato nell’anno in corso. Chi si dimette a luglio, per esempio, ha diritto a sette dodicesimi della tredicesima, che vengono liquidati nell’ultima busta paga.

Indennità sostitutiva del preavviso, in caso di mancato rispetto. Se il lavoratore interrompe il rapporto prima della scadenza del preavviso, il datore trattiene dalla liquidazione finale una somma pari alla retribuzione dei giorni non lavorati, calcolata sulla retribuzione globale di fatto, comprensiva di scatti, superminimi e ogni voce fissa della busta paga. Non può essere trattenuto più di quanto corrisponda ai giorni effettivamente mancanti.

Un esempio pratico: chi guadagna 1.800 euro lordi mensili, ha 15 giorni di preavviso previsto dal CCNL e smette di lavorare subito dopo aver inviato le dimissioni, si vede trattenere circa 900 euro dall’ultima liquidazione. Se il datore, invece, lo libera spontaneamente dal preavviso, quella trattenuta non si applica. 

Dimissioni per giusta causa: quando il preavviso non spetta

Quando è il datore di lavoro a comportarsi in modo grave, non paga lo stipendio, fa mobbing, viola le norme di sicurezza, modifica unilateralmente le condizioni di lavoro, il lavoratore ha il diritto di dimettersi senza rispettare alcun preavviso. In questi casi si parla di dimissioni per giusta causa, e le conseguenze si ribaltano:

  • il lavoratore non deve dare il preavviso
  • ha diritto a ricevere dal datore l’indennità sostitutiva corrispondente
  • se ha i requisiti contributivi, può accedere alla NASpI (che invece non spetta in caso di dimissioni volontarie ordinarie)

Le dimissioni per giusta causa devono essere documentate con cura. In caso di contestazione da parte del datore, è consigliabile farsi assistere da un sindacato o da un consulente del lavoro prima di procedere.

Come si presentano le dimissioni: la procedura telematica

Dal 2016, i lavoratori dipendenti del settore privato che vogliono dimettersi devono farlo obbligatoriamente in forma telematica, attraverso il portale del Ministero del Lavoro (accessibile su ClicLavoro) con SPID, CIE o CNS. Le dimissioni su carta non hanno valore legale.

Chi preferisce non farlo da solo può delegare la procedura a un patronato, un sindacato, un consulente del lavoro o un ente bilaterale, gratuitamente.

Nel modulo online va indicata la data di decorrenza, cioè il primo giorno in cui non si lavora più. Questa data deve tenere conto del preavviso previsto dal proprio CCNL: indicarla sbagliata può invalidare la procedura o aprire contestazioni.

Entro 7 giorni dall’invio è possibile revocare le dimissioni senza bisogno del consenso del datore. Passata questa finestra, la revoca richiede il suo accordo.

La procedura telematica non si applica al lavoro domestico, al pubblico impiego, ai rapporti marittimi e alle dimissioni da convalidare presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, come nel caso delle lavoratrici madri nel periodo protetto.

Domande frequenti

I giorni di preavviso si contano sul calendario o solo sui giorni lavorativi? In quasi tutti i contratti collettivi si contano i giorni di calendario, compresi i fine settimana e i festivi. Esistono alcune eccezioni: controlla sempre il tuo CCNL se hai dubbi.

Posso sfruttare le ferie per uscire prima? Solo se il datore di lavoro è d’accordo. Non è un diritto del lavoratore imporle durante il preavviso. Se però il datore acconsente, si può smettere di lavorare prima dell’ultimo giorno formale.

Chi va in pensione deve dare il preavviso? Sì. Le dimissioni per pensionamento seguono le stesse regole delle dimissioni ordinarie: il preavviso va rispettato secondo il CCNL applicato.

Chi si dimette durante la maternità deve dare il preavviso? No. Le dimissioni durante il periodo di maternità — fino al compimento del primo anno di vita del bambino — non richiedono preavviso, e il datore è tenuto a corrispondere l’indennità sostitutiva. Devono però essere convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Come funziona il preavviso per gli apprendisti? Si applicano generalmente i termini previsti per il livello di inquadramento equivalente dal CCNL di riferimento. Se al termine del periodo formativo nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue automaticamente come contratto a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro può liberarmi dal preavviso subito? Sì. Se accetta la cessazione immediata del rapporto, non è tenuto a corrispondere alcuna indennità sostitutiva al lavoratore. La rinuncia deve però essere espressa in modo esplicito e non ambiguo.

Posso cambiare idea dopo aver inviato le dimissioni? Sì, entro 7 giorni dall’invio telematico è possibile revocarle senza dover chiedere il permesso al datore. Trascorso questo termine, la revoca è possibile solo con il suo consenso.

Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce il parere di un esperto. Per situazioni specifiche o contestazioni, rivolgiti a un consulente del lavoro, un sindacato o un patronato.

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